Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, le ristrutturazioni o il loro cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione.
      2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la realizzazione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3.